Il catasto è gestito dall’Agenzia del Territorio e conserva i dati (planimetria, rendita, intestatari, etc) del patrimonio immobiliare. Ha una funzione fiscale e non autorizzativa, i dati presenti al Catasto non sono “probatori”.
Dal 1 Luglio 2010 è obbligatorio nel Rogito dichiarare la conformità catastale, cioè bisogna dichiarare la corrispondenza tra lo stato di fatto e i dati catastali. La dichiarazione può essere asseverata solo da un tecnico abilitato. L’assenza di questo attestato può comportare problemi (sino alla nullità dell’atto) in sede di compravendita.
Alcune irregolarità (come un tramezzo demolito e non rappresentato nella planimetria catastale) sono molto frequenti ma possono essere risolte con un costo contenuto.
La regolarizzazione è più complessa se le modifiche non sono mai state denunciate al comune (ad esempio con una DIA o con una CILA). In questo caso, prima della variazione catastale va presentata una “sanatoria” al comune.
Prima di acquistare un immobile bisogna quindi verificare se la planimetria catastale è conforme al titolo abilitativo con cui è stato realizzato l’edificio e con lo stato di fatto. Cioè lo stato urbanistico, quello catastale e lo stato di fatto devono coincidere.
L’acquirente, prima di effettuare un’offerta di acquisto, deve richiedere al venditore la conformità catastale, in caso di difformità sarà il venditore che provvederà, a sue spese, alla regolarizzazione.